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SIGRA
Igiene Industriale

Al tuo fianco per rilievi strumentali e non solo

Le indagini e i rilievi strumentali in ambito di igiene e sicurezza sul lavoro permettono di valutare molteplici rischi in base a quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008. La normativa interessa gli edifici e le strutture, i macchinari, le sostanze presenti nell’aria, i materiali, l’esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, il rischio di esplosione. S.I.G.R.A. è al tuo fianco per darti la consulenza di cui hai bisogno in ambito di rilievi strumentali e non solo. L’igiene e la sicurezza sul lavoro sono due aspetti di primaria importanza per qualsiasi attività, grande o piccola che sia. Ogni business deve rispettare quanto stabilito dal d.lgs. 81/2008 in merito ai rischi per l’ambiente e per i dipendenti/titolari. il maggiore controllo (inteso come analisi della qualità e quantità) su variabili come il rumore, gli inquinanti, l’aria, la luce, i materiali, i macchinari e altro ancora, si può ottenere attraverso un percorso regolativo che passa per le indagini e i rilievi strumentali, primo step verso la messa in sicurezza del luogo di lavoro e di chi vi opera.

 

Grazie a una strumentazione di laboratorio dotato di moderni apparecchi di rilevazione e grazie alla collaborazione di un team interno specializzato, in igiene, sicurezza sul lavoro, e ambiente, S.I.G.R.A. è in grado di offrire ai propri clienti supporto completo su più fronti:

Il servizio include i controlli delle emissioni in atmosfera prodotte dalle attività produttive, sia in forma convogliata che diffusa, oltre ai controlli di igiene in ambiente di lavoro per la determinazione dell’esposizione professionale a polveri, fibre d’amianto, aerosol, nebbie d’olio, vapori, solventi e altri inquinanti chimici che possono andare a contatto con le vie respiratorie e la cute.

S.I.G.R.A. svolge prelievi in ambiente di lavoro, campionamenti personali su operatori, determinazione dell’esposizione professionale ad inquinanti chimici come polveri totali, frazioni inalabili, metalli tossici, sostanze organiche, fumi di saldatura, aerosol d’olio, fibre artificiali, fibre naturali, amianto.

Nelle realtà lavorative che possono presentare condizioni ambientali fuori dagli standard di tollerabilità, S.I.G.R.A. determina, durante la fase di valutazione dei rischi, le discordanze rispetto agli standard di comfort attraverso il campionamento con centralina microclimatica e luxometro.

S.I.G.R.A. ha una decennale esperienza sulla valutazione del rischio su agenti fisici ed esegue:

  • Valutazione del Rumore (Titolo VIII Capo II D.lgs.81/2008 e s.m.i.)
  • La valutazione del rischio rumore è riportata in specifico documento ed è integrata dalle misurazioni strumentali e dal calcolo di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore (eseguiti in conformità alle norme tecniche di riferimento). Il documento, va aggiornato ogni quattro anni, oltre all’obbligo di aggiornamento al mutare delle condizioni che possano influenzare la valutazione  originaria. L’aggiornamento è periodico e comunque in occasione di mutamenti che potrebbero aver reso obsoleta la valutazione precedente; in ogni caso quando il risultato della sorveglianza sanitaria ne dimostri la necessità.
  • Valutazione del rischio Vibrazioni (Titolo VIII Capo III D.lgs.81/2008 e s.m.i.)
    È il documento con il quale si valutano i rischi legati all’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni. Tale esposizione può riguardare secondo i
    casi il sistema mano-braccio (HAV) o quello corpo intero (WBV). Aggiornamento ogni quattro anni, oltre all’obbligo di aggiornamento al
    mutare delle condizioni che possano influenzare la valutazione originaria.

S.I.G.R.A. ha una decennale esperienza sulla valutazione di inquinamento da amianto, ed esegue:

  • Analisi qualitative e quantitative con FTIR per la determinazione di amianto in massa;
  • Analisi per la determinazione delle presenza di polveri di amianto con le metodologie MOCF o SEM;
  • Analisi per il calcolo dell’indice di degrado di materiali contenenti amianto:
  • Stesura di valutazioni del rischio amianto.

L’art. 306 c. 3 del D.lgs. 81/08 ha previsto il differimento dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo VIII – Capo V recante “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali“.

L’obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio deriva dall’esposizione a radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. La violazione dell’obbligo di valutazione del rischio costituisce, per il datore di lavoro, contravvenzione sanzionata alternativamente con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400 (cfr. art. 55 co. 1 lett. a)). Si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi se la violazione è commessa:

  • nelle aziende di cui all’art. 31 co. 6 lett. a), b), c), d), f) e g) [rischio incidente rilevante, centrali termoelettriche, processi con radiazioni ionizzanti, fabbricazione e deposito esplosivi, attività estrattive sup. 50 lavoratori, strutture di ricovero e cura sup. 50 lavoratori];
  • in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’art. 268 co. 1) lett. c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
  • per le attività disciplinate da Titolo IV [cantieri temporanei e mobili] caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini- giorno. (cfr. art. 55 co. 2).

Per effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA lo schema di flusso consigliato dalle Linee Guida ISPESL è il seguente:

  • Conoscenza delle sorgenti
  • Confronto con i valori limite
  • Conoscenza delle modalità espositive
  • Esecuzione di misure
  • Esecuzione di calcoli

S.I.G.R.A. dispone di un equipaggiamento completo per il rilievo di campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza. Nell’ambito delle alte frequenze prodotte da stazioni radio base per cellulari, antenne e ponti radio, tralicci per la trasmissione radiotelevisiva, S.I.G.R.A. dispone di integratore e analizzatore di spettro con relativo corredo di antenne.

Per situazioni particolarmente complesse si avvale della collaborazione con i massimi esperti italiani del settore.

L’art. 28 del Decreto Legislativo del 81/08 rende obbligatorio da parte del datore di lavoro valutare il rischio da stress correlato secondo i dettami previsti dall’accordo Europeo dell’8 ottobre 2004.

Lo stress è considerato oggi uno dei problemi sociali più gravi, cui va data un’adeguata risposta sia a livello di cura che di prevenzione. Studi sperimentali hanno dimostrato lo stretto collegamento tra condizioni alterate di stress e livelli biologici profondi, che giocano un ruolo importante in diverse malattie. Lo stress è, inoltre, causa diretta di patologie: ansia, attacchi di panico, insonnia, difficoltà di concentrazione e di decisione, pensieri ripetitivi, irritabilità. Sul piano lavorativo, sono ben noti i costi del burn-out, effetto diretto di una situazione di stress prolungato. Si tratta dunque di un problema che non può essere ignorato, ma da affrontare con decisione, in base a regole e attraverso percorsi condivisi dalle parti.

Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’ azienda/ente, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro.

Affrontare la questione dello stress lavoro-correlato (SLC) può condurre a una maggiore efficienza e a un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti benefici economici e sociali per le cooperative, lavoratori e imprese nel suo complesso.

Dal 31 dicembre 2010 è entrato in vigore l’obbligo della valutazione del rischio stress lavoro correlato cosi come previsto all’art. 28 del Decreto 81/08 comma 1-bis. A partire da tale data le aziende/enti dovranno procedere alla valutazione del rischio.

La ragioni della valutazione SLC si possono cosi riassumere:

  • ragioni etiche: migliorare la qualità della vita professionale dei lavoratori, prevenendo, nel contempo, potenziali fattori nocivi alla sicurezza;
  • ragioni di performance: migliorare la qualità della vita professionale significa migliorare la performance di un’organizzazione;  
  • ragioni normative: ottemperare a un obbligo di legge.

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